Mattia Montin | Strategia operativa per la crescita del tuo Business

Mattia Montin | Service, Marketing & Project

Una volta “classificato” il bene acquisito secondo la voce di appartenenza del gruppo (leggi il mio articolo Agevolazioni industria 4.0… scopriamole insieme: Allegato A – GRUPPO 1 ) è il momento di andare a rispondere a tutti i requisiti richiesti dalla Circolare 4/E del 30/03/2017 annessa alla legge 232/2016 e riconfermata ancora dalla

legge 178/2020, art. 1, commi da 1051 a 1063, come mod. dall’art.1, comma 44 della legge 234/2021


Requisiti industria 4.0: 5 obbligatori e 2/3 ulteriori

Il titolo provocatorio dell’articolo vuole in realtà farti riflettere sul fatto che, per ottenere l’ormai famoso credito di imposta dato dall’agevolazione per l’Industria 4.0, non è sufficiente individuare il gruppo di appartenenza di un bene e telefonare frettolosamente al commercialista affinchè inserisca il codice di tributo corretto per il pagamento del tuo prossimo F24. 

Sono infatti 7 (o meglio 5 più almeno 2 su 3) i requisiti da assolvere per un bene affinchè sia definito 4.0. 

I primi 5 sono definiti requisiti “obbligatori” mentre gli ultimi sono definiti “ulteriori”. 

Senza soffermarci sul particolare uso di queste parole (per definizione un requisito è SEMPRE qualcosa di “obbligatorio”), individuiamo che la differenza sta precisamente che i requisiti obbligatori devono TUTTI essere soddisfatti mentre vi è la possibilità di scegliere quali tra gli “ulteriori” si vogliono utilizzare, a condizione che siano almeno 2. 

Ed ecco quindi, qui di seguito, l’elenco completo di tutti i requisiti così come specificati nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

Requisiti obbligatori

 RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni   e/o part program;

a caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).

Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03.

Ulteriori precisazioni:

  • la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;
  • nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;
  • per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

  • Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;
  • Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;
  • Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti);

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

  • Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;
  • Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi interazione, )

RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.

 

Requisiti ulteriori (da assolvere almeno 2 di 3)

 RU1 – Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality );
  • Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;
  • Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo

RU2 – Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante);

RU3  -Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

E infine…

Sapevi che questi requisiti sono relativi solamente per il Gruppo 1 dei beni agevolabili? Ti stai dunque domandando cosa bisogna fare per gli altri gruppi?

Oppure gradisci continuare la lettura e sapere quali sono i beni degli altri gruppi di questa agevolazione?

Ti hanno detto che ti serve una perizia e desideri approfondire di cosa si tratta? 

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