Hai sentito parlare recentemente di agevolazioni fiscali per l'industria 4.0?
L'argomento ti interessa ma ti sembra troppo complicato? Oppure ti hanno parlato di costose perizie per le quali secondo te non vale la pena "investire il tuo tempo"?
Se sei arrivato fin qui, credo che valga la pena per te leggere le prossime righe in quanto desidero mettere un pò di chiarezza.
Senza farti troppi preamboli e crearti inutile confusione, l'argomento a cui faccio riferimento è la nuova legge di bilancio 2021 del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) approvata il 30 dicembre 2020:
legge 178/2020, art. 1, commi da 1051 a 1063.
Quali sono i beni agevolabili per l'industria 4.0?
Contrariamente a molte fonti che potrai trovare nel web, ho deciso di partire direttamente dall'esporti in dettaglio quali sono i beni agevolabili in modo che se troverai l'investimento appena fatto o quello che hai in mente di fare per la tua azienda tra le prossime righe, potrai procedere successivamente a leggere quali sono gli step per ottenere l'agognata agevolazione fiscale.
Nella legge 11 dicembre 2016, n. 232, il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha suddiviso gli investimenti in 2 maxi categorie, i beni dell'Allegato A e i beni dell'Allegato B.
Allegato A - Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
Questa tipologia di investimenti è suddivisa in tre gruppi. Partiamo dunque dal gruppo 1.
Beni Allegato A, GRUPPO 1
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (par. 11 Circ. AE 4/E)
A11_01. macchine utensili per asportazione.
In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc.;
A11_02. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici.
Sono comprese, per esempio, macchine per la lavorazione a ultrasuono (USM), a getto abrasivo (AJM), waterjet (WJM), chimiche (CHM), elettrochimiche (ECM), elettroerosione (EDM), taglio laser (LBM), con fascio di elettroni o di ioni (EBM), plasma (PAM), ecc.;
A11_03. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi;
A11_04. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali.
Si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici, ecc.;
A11_05. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura.
In questo caso possono essere compresi anche linee, celle e sistemi di assemblaggio;
A11_06. macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Queste possono includere per esempio macchine adibite al packaging e all’imbottigliamento;
A11_07. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico).
Sono inclusi i dispositivi che, in un’ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico;
A11_08. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
A11_09. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici.
Ne sono un esempio: lappatrici, rettificatrici, macchine per trattamenti superficiali, termici e/o chimici, macchine per il coating, macchine per granigliatura, sabbiatura, pallinatura, vibrofinitura, verniciatura, funzionalizzazione mediante plasma, stampa su carta e tessuti, funzionalizzazione con plasma, smaltatura, decorazione della ceramica, ecc.;
A11_10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale.
Ne sono un esempio le macchine per laser melting/sintering di polveri metalliche o polimeri, ecc.;
A11_11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e meccatronici).
Si precisa che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE;
A11_12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo- elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino.
A11_13. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche (riportate di seguito). Inoltre, si specifica che, nel caso di revamping di un impianto consegnato prima del 2017, godono del beneficio fiscale i soli beni in oggetto (i dispositivi, la strumentazione e la componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l’intero impianto ammodernato.
Vuoi scoprire quali sono i requisiti che questi beni devono avere per poter accedere all'agevolazione fiscale?
Oppure gradisci continuare la lettura e sapere quali sono i beni degli altri gruppi di questa agevolazione?
Ti hanno detto che ti serve una perizia ma non hai ben capito di cosa si tratta?